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Legge 17/05/1991 n. 157Art. 2-8 [omissis] CAPO II Offerte pubbliche di acquisto e di scambio Art. 9 1. Costituiscono offerte al pubblico ai sensi dell’art. 18 del citato D.L. n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216/1974, e successive modificazioni e integrazioni, e sono soggette alle norme contenute nel presente Capo tutte quelle aventi per oggetto. L’ acquisto e lo scambio di valori mobiliari quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto (quali azioni obbligazioni convertibili o altri titoli o diritti) che comunque consentono di acquisire diritti di voto, di seguito denominati "titoli". 2. L’offerta può essere destinata ad acquisire titoli contro corrispettivo in denaro (offerta pubblica d’acquisto) contro corrispettivo formato da altri titoli (offerta pubblica di scambio), ovvero contro titoli e denaro (offerta pubblica di acquisto e di scambio). Art. 30 1. Chiunque divulghi notizie concernenti una offerta pubblica d’acquisto o di scambio di azioni o di obbligazioni convertibili prima che l’offerta stessa sia stata pubblicata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da 10 milioni a 30 milioni di lire. Art. 31 1. L’offerente o, se si tratta di società o altro ente, gli amministratori, i direttori generali e i sindaci dell’ente offerente nonché gli amministratori, i direttori generali e i sindaci delle società controllanti, controllate o collegate con l’offerente, i quali effettuino, anche per interposta persona, contrattazioni sui titoli dell’offerta dalla pubblicazione di questa fino alla sua scadenza, sono puniti con la multa da 50 milioni a 200 milioni di lire. Art. 32 1. Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci della società o ente offerente, nonché gli amministratori, i direttori generali e i sindaci della società emittente dei titoli che formano oggetto di una offerta pubblica, i quali non dichiarino per iscritto alla CONSOB, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’offerta, i titoli oggetto di questa da loro posseduti nel giorno della pubblicazione dell’offerta stessa sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 milioni a 100 milioni di lire. 2. La sanzione amministrativa è ridotta della metà se la dichiarazione di cui al comma 1 perviene alla CONSOB entro la data di scadenza dell’offerta pubblica. Art. 33 1. Gli amministratori, i direttori generali e i sindaci della società emittente dei titoli che formano oggetto di un’offerta pubblica i quali, durante il periodo di efficacia dell’offerta medesima, abbiano alienato i titoli oggetto dell’offerta da loro posseduti per un corrispettivo superiore a quello dell’offerta pubblica, sono puniti con la multa da 50 milioni a 200 milioni di lire. Art. 34 1. Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci della società o ente offerente, nonché l’offerente stesso, se è persona fisica, i quali abbiano effettuato contrattazioni anche per interposta persona sui titoli che formano oggetto dell’offerta pubblica d’acquisto o di scambio nei sei mesi anteriori alla pubblicazione di questa, e non ne abbiano dato notizia alla CONSOB, sono puniti con la multa da 50 milioni a 200 milioni di lire. Art. 35 1. Gli amministratori della società emittente dei titoli che formano oggetto dell’offerta, i quali durante il periodo di efficacia dell’offerta stessa compiono atti di cui all’art. 16, comma 4 , sono puniti con la multa da 50 milioni a 200 milioni di lire. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli amministratori della società e dell’ente offerente quando si tratta di offerta pubblica anche parzialmente di scambio e i titoli offerti in corrispettivo sono emessi dallo stesso offerente. Art. 36 1. La condanna per uno dei reati previsti dalla presente legge comporta la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale e l’applicazione delle pene indicate agli artt. 28, 30, 32 bis e 32 ter c.p. per la durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni. Nel corso del procedimento penale si applicano le disposizioni dell’art. 290 c.p.p. Art. 37 [omissis] NOTA Altre leggi in materia sono riportate nel capitolo Istituti di Credito in Finanziamenti |
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